Libertà vaccinale: discriminazione degli operatori del comparto sicurezza e difesa

  • 23 / 09 / 2021 236 Views

Oramai da lungo tempo, i cittadini italiani tutti e con essi e tra di essi i cittadini italiani in uniforme si trovano a fronteggiare i pericoli, le privazioni, le rinunce connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale prorogato in ultimo fino al 31.12.2021. Con slancio, fino dalle prime avvisaglie di questa dichiarata pandemia, tutti gli italiani con essi e tra di essi i componenti delle forze dell’ordine e delle forze armate dello Stato hanno dimostrato fiducia, abnegazione e fermezza nel fronteggiare il nemico invisibile costituito dal SARS COV-2. Oggi, soprattutto ai cittadini in uniforme è richiesto di ricordare il proprio giuramento, di risvegliarlo, nel proprio essere a livello molecolare quale anticorpo creatosi a reazione di periodi troppo cupi e dolorosi della nostra storia.
Quale è dunque la formula del nostro giuramento? Ricordiamola: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni”. Nessuno di noi la ripudia e anzi, i sacrifici collettivi e personali di migliaia di uomini e donne di ogni ordine e grado quotidianamente sono offerti sull’altare della nostra amata patria, con sincerità di intenti e amore, a Dio e ai fratelli italiani. Da tempo, gli sforzi e le rinunce tributati dai cittadini italiani, anche da quelli in uniforme che ci pregiamo di rappresentare, sono svilite da decisioni e prese di posizione di un esecutivo, sordo ed autoreferenziale che nonostante tutto non si riescono a correlare alla emergenza sanitaria in essere, anzi in taluni casi si palesano come volontà di forzare la mano in scelte che in virtù di Vacatio Legis in materia di obbligo di adesione alla campagna vaccinale, sono rimesse in toto alla sensibilità personale, al credo, ed alle libertà garantite costituzionalmente ai cittadini.

L’articolo 32 della Costituzione italiana recita fedelmente quanto segue: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” La sola lettura del riportato articolo avrebbe dovuto suggerire cautela nel trattare la particolare tematica ove il diritto dell’individuo e l’interesse della collettività vengono fatti equivalere, ma così non è stato. Nel silenzio quasi totale del Parlamento abbiamo potuto veder fiorire decreti legge come il n. 105 del 23 luglio 2021 nei quali abbiamo visto sdoganato il concetto di “certificazione verde” o “Green Pass” per usare anglicismi; con l’avvento di questo ci siamo dovuti confrontare con la normalizzazione dell’esistenza di italiani degni e di italiani non degni di accedere e accomodarsi, tra tanti, al tavolo di un bar, di un ristorante, di una biblioteca, di un centro culturale, o di una mensa militare. Tali distinguo si concretizzavano nonostante non avessero fondate evidenze scientifiche, si è potuto riscontrare infatti che sia persone vaccinate che non vaccinate possono infettarsi di SARS COV-2 ed infettare terzi coi quali entrassero in contatto. Le prime persone vaccinate e titolari di green pass, libere di circolare, ammantate di un errato senso di sicurezza, le seconde costrette a proprie spese a produrre l’esito di un tampone invasivo della persona ogni 48 ore.

La stampa alla data odierna ha già riportato notizia di svariati episodi ove, è capitato che anche personale sanitario completamente vaccinato si reinfettasse e infettasse altri, con manifestazioni anche sintomatiche. Da tale succitato assunto sarebbe dovuta di fatto decadere la discriminazione tra italiani vaccinati e non vaccinati, ma no! Con decreto Legge nr. 111 del 6 Agosto 2021, in nome dell’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti si estendeva l’obbligo di certificazione verde ad ulteriori categorie di persone e lavoratori, introducendo la discriminazione, senza avallo scientifico, non a sole attività di svago, ma anche ai luoghi di lavoro minando le basi di un ulteriore fondamentale diritto riconosciuto dall’art. 4 della costituzione: Il lavoro!

Con decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021, abbiamo assistito ad un ulteriore allargamento dell’obbligo di certificazione verde e relativa contrazione delle facoltà di chi opera in ambito  scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. [leggi]

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